La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31547/2024, ha rigettato il ricorso di una lavoratrice, ex LSU, impiegata presso un'azienda di trasporti. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento di mansioni superiori e il risarcimento per l'illegittima proroga di contratti a termine. La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili, chiarendo che il giudizio di legittimità non può riesaminare le valutazioni di fatto dei giudici di merito, come la corrispondenza tra le mansioni pattuite e quelle svolte, né può sindacare l'interpretazione degli atti difensivi.
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