Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEF, lamentando vizi di notifica dell'atto presupposto e difetti di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, non ha fornito alla Corte gli elementi e i documenti necessari per valutare le censure, come la relata di notifica dell'avviso di accertamento, né ha specificato dove tali atti fossero reperibili nel fascicolo. La decisione sottolinea che il giudice di legittimità non può ricercare d'ufficio le prove a sostegno del ricorso.
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