Una testatrice nel 1875 lascia i suoi beni a un orfanotrofio, prevedendo che, in caso di sua soppressione, l'eredità torni ai suoi "eredi legittimi". Un discendente, nato decenni dopo, rivendica i beni sostenendo che la condizione si sia avverata. La Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo il principio fondamentale della capacità di succedere: questa va valutata al momento dell'apertura della successione. Poiché il ricorrente non era neanche concepito al momento della morte della testatrice, è legalmente incapace di ereditare, rendendo la clausola testamentaria inefficace nei suoi confronti.
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