Una dirigente ha chiesto alla Regione Calabria il ricalcolo del proprio Trattamento di fine servizio, pretendendo il computo degli anni di lavoro precedentemente svolti presso un Comune. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo i periodi ricongiungibili. La Regione ha proposto ricorso in Cassazione, segnalando una sopravvenuta legge regionale di interpretazione autentica che limita il beneficio ai soli anni di servizio effettivo presso l'ente regionale. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a pubblica udienza per valutare la legittimità costituzionale e sovranazionale di tale norma retroattiva.
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