Un musicista, assunto per anni da un teatro con una serie di contratti a termine, ha contestato l'illegittimità della reiterazione. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: nel calcolo del limite massimo di 36 mesi, si devono contare anche i contratti stipulati prima dell'introduzione di tale limite. La finalità della norma è prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti, a prescindere dalla legittimità dei singoli accordi secondo le leggi dell'epoca. Di conseguenza, la Corte ha cassato la decisione d'appello e riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
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