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D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525

6 provvedimenti

Contratti a termine: limiti della deroga stagionale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31755/2023, ha chiarito i limiti della contrattazione collettiva nel definire le attività stagionali per la stipula di contratti a termine. Il caso riguardava una lavoratrice di un call center di una compagnia aerea, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato era stato prorogato oltre il limite massimo legale. La Corte ha stabilito che la qualifica di 'stagionale' non può essere un'etichetta generica usata per eludere la legge, ma deve corrispondere a esigenze oggettive e temporanee. Di conseguenza, ha confermato la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il diritto della lavoratrice al risarcimento.
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Limite contratti a termine: no deroga senza stagionalità
La Corte di Cassazione ha confermato la conversione di contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato nel settore aeroportuale. La Corte ha stabilito che la deroga al limite contratti a termine di 36 mesi per attività stagionali non si applica se il contratto collettivo si limita a un rinvio generico all'attività del settore, senza specificare quali mansioni abbiano una reale e distinta natura stagionale rispetto a quelle con semplici picchi di lavoro.
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Contratti stagionali: CCNL può ampliare le ipotesi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7727/2024, ha stabilito la legittimità di una successione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi, poiché l'attività lavorativa rientrava tra i contratti stagionali definiti dal CCNL di settore. La Corte ha confermato che la contrattazione collettiva ha il potere di individuare ulteriori attività stagionali rispetto a quelle già previste dal d.P.R. 1525/1963, respingendo il ricorso del lavoratore che ne chiedeva la conversione in rapporto a tempo indeterminato.
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Contratti a termine: il calcolo dei 36 mesi
Un musicista, assunto per anni da un teatro con una serie di contratti a termine, ha contestato l'illegittimità della reiterazione. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: nel calcolo del limite massimo di 36 mesi, si devono contare anche i contratti stipulati prima dell'introduzione di tale limite. La finalità della norma è prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti, a prescindere dalla legittimità dei singoli accordi secondo le leggi dell'epoca. Di conseguenza, la Corte ha cassato la decisione d'appello e riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
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Contratti a termine: calcolo dei 36 mesi e abuso
Una lavoratrice del settore artistico ha visto riconosciuto l'abuso nella reiterazione di contratti a termine da parte di un ente teatrale pubblico. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per il calcolo del limite massimo di 36 mesi, devono essere considerati tutti i contratti precedenti, anche quelli stipulati sotto la vigenza di normative passate. La violazione di tale limite non comporta la conversione del rapporto per il settore pubblico, ma dà diritto al risarcimento del danno.
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Contratto a termine nullo per fondazioni liriche
La Corte di Cassazione ha confermato la conversione di un contratto a termine nullo in un rapporto a tempo indeterminato per una lavoratrice di una fondazione lirica. La sentenza chiarisce che il semplice riferimento alla 'programmazione degli spettacoli' non è una motivazione sufficientemente specifica per giustificare un contratto a tempo determinato. Inoltre, la Corte ha stabilito che le leggi che impongono limiti alle assunzioni non possono essere applicate retroattivamente a contratti stipulati prima della loro entrata in vigore.
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