Una società di pulizie si è vista contestare le detrazioni IVA e la deducibilità dei costi IRAP per fatture ricevute da una presunta società 'cartiera'. I giudici di merito avevano dato ragione al contribuente, ma la Corte di Cassazione ha annullato la decisione. Con l'Ordinanza n. 3739/2024, la Suprema Corte ha ribadito che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare non solo la natura fittizia del fornitore, ma anche la consapevolezza o la colpevole negligenza del cliente. La sentenza di secondo grado è stata cassata per non aver applicato correttamente questo principio, demandando a un nuovo giudizio la valutazione dei fatti.
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