La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16716/2024, ha rigettato il ricorso di un cittadino la cui richiesta di patrocinio a spese dello Stato era stata dichiarata inammissibile. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'ammissione, l'istante deve autocertificare il reddito dell'ultima annualità per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso specifico, presentando istanza l'8 novembre 2022, il reddito corretto da indicare era quello del 2020, non del 2021, poiché il termine per la dichiarazione 2021 scadeva il 30 novembre 2022.
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