La Corte di Cassazione ha stabilito che una società in house, pur essendo controllata da un ente pubblico, possiede un'autonoma soggettività tributaria. Di conseguenza, ha il diritto di considerare la ritenuta subita sugli interessi bancari, maturati su fondi pubblici gestiti, come un acconto d'imposta (IRES) e non come un'imposta definitiva. La Corte ha chiarito che il 'possesso del reddito', ai fini fiscali, consiste nella disponibilità giuridica e materiale delle somme, e la natura di 'in house providing' non annulla la distinzione soggettiva tra la società e l'ente controllante.
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