Un contribuente, ex imprenditore, ha ricevuto avvisi di accertamento basati su movimenti bancari successivi alla data di formale cessazione della sua attività. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7558/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo che la presunzione legale legata agli accertamenti bancari si applica a tutti i contribuenti, non solo agli imprenditori in attività. La Corte ha sottolineato che le stesse movimentazioni bancarie possono costituire prova della continuazione di fatto dell'attività economica, e che spetta sempre al contribuente l'onere di fornire una prova analitica contraria.
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