Un'impresa si è vista revocare le agevolazioni pubbliche da un ente erogatore, il quale sosteneva che l'attività fosse iniziata prima della concessione del finanziamento. I tribunali di primo e secondo grado hanno dato ragione all'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando le decisioni precedenti. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità, specialmente in presenza di una "doppia conforme", ovvero due sentenze precedenti con la stessa valutazione fattuale.
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