Un contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento basandosi su un estratto di ruolo, sostenendo la mancata notifica e la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5789/2024, ha respinto il ricorso. La Corte ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile se il ricorrente non dimostra un pregiudizio specifico e concreto, come l'impossibilità di partecipare a gare d'appalto o la perdita di benefici pubblici, in linea con la recente normativa (art. 12, c. 4 bis, D.P.R. 602/1973).
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