La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31054/2023, ha negato il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva al figlio che, ricevute in donazione dal padre delle partecipazioni societarie, aveva effettuato una seconda rivalutazione. Il diritto al rimborso è stato ritenuto strettamente personale del soggetto che ha effettuato il primo versamento (il donante) e non si trasferisce con la titolarità del bene. La donazione, interrompendo il possesso, preclude al donatario la possibilità di recuperare l'imposta pagata dal suo dante causa.
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