La Corte di Cassazione ha stabilito che una notifica PEC di un atto impositivo è da considerarsi valida anche se l'indirizzo del mittente non è presente nei pubblici registri ufficiali. Se il destinatario riceve l'atto e lo impugna, dimostra di averne avuto piena conoscenza, sanando così qualsiasi vizio formale della comunicazione. Questo principio, noto come 'raggiungimento dello scopo', prevale sul formalismo, a condizione che il diritto di difesa del contribuente non sia stato leso.
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