La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34534/2024, ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra una società di persone e i suoi soci quando uno di essi impugna un atto della riscossione, come un preavviso di fermo, sollevando eccezioni di carattere puramente personale. In questo caso, il socio contestava il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata notifica degli atti prodromici. La Corte ha respinto il motivo relativo al litisconsorzio necessario, ma ha cassato la sentenza d'appello per omessa pronuncia, in quanto i giudici di merito non avevano esaminato l'eccezione sulla legittimazione passiva del socio.
Continua »