Un professionista sanzionato per un visto di conformità infedele ha impugnato la cartella di pagamento, eccependo l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza per l'irrogazione delle sanzioni spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del professionista e non a quella del contribuente, annullando di conseguenza l'atto impugnato.
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