Una società di costruzioni ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA basato su una ricostruzione induttiva del reddito. La Corte di Cassazione, pur confermando la legittimità dell'uso di presunzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha accolto il ricorso della società limitatamente all'IVA. La Corte ha stabilito che la mancata attivazione del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati, come l'IVA, rende nullo l'atto impositivo, a condizione che il contribuente dimostri di avere argomenti validi da presentare (cd. prova di resistenza). La causa è stata rinviata per un nuovo esame sulla questione.
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