I soci di una società di trasporti hanno impugnato per falsità un verbale di verifica fiscale, sostenendo che alcune firme fossero apocrife. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5617/2024, ha stabilito che la presenza di anche una sola firma autentica di un verificatore è sufficiente a garantire la validità formale dell'atto e la sua provenienza da un pubblico ufficiale. Tuttavia, ha cassato la sentenza precedente perché il giudice d'appello non ha valutato un aspetto cruciale: l'eventuale assenza del verificatore (la cui firma era autentica) durante le operazioni di controllo. Tale assenza, se provata, inficerebbe l'efficacia probatoria del verbale riguardo ai fatti attestati.
Continua »