La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, stabilendo l'esistenza di una servitù di passo carrabile basata sull'interpretazione di un contratto del 1958. Il proprietario di un fondo aveva negato il diritto di passaggio veicolare ai vicini, ma i giudici hanno ritenuto che la volontà originaria delle parti, desumibile dal contesto, dalle dimensioni del passaggio e dall'uso protratto nel tempo, fosse quella di costituire un diritto di transito anche per i veicoli e non solo pedonale.
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