Un consorzio di imprese ha anticipato importanti somme per le indennità di esproprio durante la costruzione di un'infrastruttura viaria affidata dall'ente statale delle strade. Con il successivo trasferimento della rete stradale all'ente territoriale regionale, il consorzio ha richiesto a quest'ultimo il rimborso dei costi tramite decreto ingiuntivo. L'ente regionale si è opposto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva espropri. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, ritenendo l'ente subentrante obbligato a rifondere le somme. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, accogliendo il ricorso della Regione. I giudici hanno chiarito che l'ente statale originario risponde in via esclusiva di tutti i debiti sorti per fatti e atti anteriori al trasferimento dell'opera. Il decreto ingiuntivo a carico dell'ente regionale è stato quindi revocato in via definitiva.
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