Un Consorzio costruttore ha chiesto tramite ingiunzione alla Regione il rimborso delle somme anticipate per risarcire i proprietari terrieri espropriati per la realizzazione di una bretella stradale. La Regione ha contestato la propria legittimazione passiva esproprio, sostenendo che i costi gravassero sull'ente statale cedente della strada. I giudici di merito avevano condannato la Regione, ritenendola subentrata in tutti i rapporti economici e limitando l'onere dell'ente statale ai soli contenziosi già pendenti al momento del passaggio di consegne. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso regionale. I Supremi Giudici hanno stabilito che l'ente statale originario risponde di tutti i debiti e i rimborsi collegati ad atti o procedimenti espropriativi nati prima del trasferimento del bene stradale, annullando il decreto ingiuntivo a carico dell'amministrazione regionale.
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