L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
Continua »