Un professionista ha citato in giudizio una società editrice per un articolo diffamatorio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato l'importo del risarcimento del danno, ritenuto congruo, ma ha annullato la decisione sulla liquidazione delle spese legali. La Corte ha stabilito che il giudice, di fronte a una nota spese dettagliata presentata dalla parte vittoriosa, non può ridurne l'importo senza fornire una motivazione adeguata, violando altrimenti un preciso dovere procedurale.
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