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d.m. n. 50 del 2021

7 provvedimenti

Graduatorie ATA e punteggio errato: la giurisdizione è civile
Una lavoratrice del personale ATA si è vista decurtare il punteggio relativo a anni di servizio nelle graduatorie di istituto. Ne è nato un conflitto su quale giudice dovesse decidere: quello Ordinario o quello Amministrativo (TAR). La Corte di Cassazione ha risolto la questione sulla giurisdizione delle graduatorie ATA, stabilendo che la competenza spetta al Giudice Ordinario. La formazione di tali elenchi, infatti, non è una procedura concorsuale basata su valutazioni discrezionali, ma un'attività vincolata di calcolo del punteggio. Il lavoratore fa quindi valere un proprio diritto soggettivo al corretto posizionamento, che deve essere tutelato in sede civile.
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Punteggio servizio militare ATA: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22429/2024, ha stabilito la legittimità della differenziazione del punteggio del servizio militare ai fini delle graduatorie del personale ATA. Viene confermato che il servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro riceve una valutazione maggiore rispetto a quello svolto prima dell'instaurazione di un impiego nel settore scolastico. Quest'ultimo viene equiparato al servizio reso presso altre pubbliche amministrazioni, ottenendo un punteggio inferiore. La Corte ha ritenuto tale diversità di trattamento ragionevole e non discriminatoria.
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Punteggio servizio militare: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito la legittimità della differente valutazione del punteggio servizio militare ai fini delle graduatorie del personale ATA. Il servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere equiparato al servizio civile, mentre quello svolto al di fuori di un rapporto di lavoro può ricevere un punteggio inferiore, purché non discriminatorio rispetto ad altri servizi presso enti pubblici.
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Punteggio servizio militare: la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9738/2025, ha stabilito la legittimità della differenziazione del punteggio servizio militare nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro viene valutato maggiormente (6 punti) rispetto a quello svolto prima dell'assunzione (0,60 punti), poiché mira a non penalizzare chi interrompe la propria carriera per adempiere a un dovere civico. La Corte ha ritenuto tale differenziazione non discriminatoria e conforme alla normativa primaria.
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Punteggio servizio civile: sì nelle graduatorie scuola
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un docente a vedersi riconosciuto il punteggio del servizio civile nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La sentenza stabilisce che il servizio civile, equiparato a quello militare, deve essere sempre valutato, anche se prestato prima dell'inizio del rapporto di lavoro nel mondo della scuola. Le norme ministeriali che negano questo diritto sono state considerate illegittime e quindi non applicabili.
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Punteggio servizio militare: sì alla differenziazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13705/2025, ha stabilito la legittimità della differente valutazione del punteggio servizio militare nelle graduatorie del personale scolastico. Il servizio svolto non in costanza di rapporto di lavoro viene valutato meno rispetto a quello prestato interrompendo un incarico scolastico. Secondo la Corte, questa differenziazione non è discriminatoria ma ragionevole, in quanto tutela chi è costretto a interrompere il proprio servizio per adempiere a un obbligo di legge, equiparando tale periodo al servizio effettivo. Per chi svolge il servizio militare prima di entrare nel mondo della scuola, il punteggio è correttamente assimilato a quello di un generico servizio reso presso un'altra amministrazione pubblica.
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Punteggio aggiuntivo ASL: non vale per la scuola
La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio prestato alle dipendenze di un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) non dà diritto al punteggio aggiuntivo previsto per il personale scolastico. L'ordinanza chiarisce che le ASL, secondo il D.Lgs. 165/2001, non rientrano nella categoria delle 'amministrazioni statali', ma costituiscono un'entità distinta. Pertanto, la richiesta di una lavoratrice di vedersi riconosciuto tale punteggio è stata definitivamente respinta, confermando le decisioni dei gradi di giudizio precedenti.
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