I Commissari Giudiziali di una procedura di concordato preventivo hanno impugnato il decreto del Tribunale che liquidava il loro compenso finale applicando le percentuali minime di legge senza fornire spiegazioni adeguate. I professionisti hanno lamentato la mancanza di motivazione, specialmente a fronte della complessità dell'opera prestata, già riconosciuta nei decreti di acconto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il decreto di liquidazione del compenso del commissario giudiziale è nullo se privo di un'effettiva motivazione sui criteri applicati. Non basta fare riferimento all'attivo, al passivo e alla legge applicabile; il giudice deve esplicitare il percorso logico seguito per determinare la somma all'interno della forbice legale. La causa è stata rinviata al Tribunale per una nuova valutazione.
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