Un avvocato ha citato in giudizio un Comune per ottenere il pagamento dei suoi onorari professionali relativi a un'attività difensiva svolta in un giudizio amministrativo. Le sue richieste sono state respinte sia in primo grado che in appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del legale, stabilendo principi importanti in materia di onorari avvocato PA. La Corte ha chiarito che il rito speciale per la liquidazione delle parcelle si applica solo ai giudizi civili e non a quelli amministrativi. Inoltre, ha ribadito la necessità di un disconoscimento specifico, e non generico, delle copie fotostatiche prodotte in giudizio e ha confermato la validità del contratto di patrocinio con l'ente pubblico.
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