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D.M. 9.11.1982

5 provvedimenti

Indennità di Equiparazione: Cassazione ribalta la Corte d’Appello
Due lavoratrici universitarie chiedevano l'adeguamento dell'Indennità di equiparazione dopo una progressione verticale nel 2003, volendo allineare la loro retribuzione alla categoria dirigenziale. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile una nuova tabella introdotta dal CCNL 2005. La Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che le precedenti tabelle di equiparazione dinamiche (D.I. 1982) restavano valide per le progressioni avvenute prima del CCNL 2005, grazie anche a una clausola di salvaguardia. Il caso tornerà in appello per un nuovo esame, riconoscendo la validità dei diritti acquisiti sull'Indennità di equiparazione.
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Indennità De Maria: la firma del contratto salva lo stipendio
Una lavoratrice universitaria, operante in una struttura ospedaliera, ha richiesto il riconoscimento dell'Indennità De Maria per equiparare il proprio stipendio a quello del personale ospedaliero. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che le nuove tabelle retributive meno favorevoli del contratto collettivo 2002/2005 si applicassero retroattivamente dal 2002. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che la clausola di salvezza, volta a tutelare i trattamenti economici più favorevoli già acquisiti, fa riferimento alla data di effettiva firma del contratto (27 gennaio 2005) e non a quella di inizio della sua validità teorica. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Trattamento perequativo: sì se l’attività è svolta
La Cassazione conferma il diritto al trattamento perequativo per due dipendenti universitarie che svolgevano attività assistenziale in un'azienda ospedaliera. La Corte ha stabilito che la prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni prevale sulla formalizzazione di accordi, respingendo i ricorsi dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera.
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Indennità di perequazione: no rinuncia senza accordo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'università, confermando il diritto dei suoi dipendenti distaccati presso un ente di ricerca a mantenere un'indennità di perequazione. La Corte ha stabilito che l'accettazione di un nuovo inquadramento contrattuale non costituisce una novazione del rapporto né una rinuncia implicita a un trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito, in assenza di una chiara ed esplicita volontà delle parti in tal senso.
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Indennità perequativa: CCNL protegge lo stipendio
Una università ha contestato il diritto di due suoi dipendenti a mantenere una indennità perequativa a seguito di un nuovo inquadramento contrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la clausola di salvaguardia presente nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) protegge i diritti economici già acquisiti dai lavoratori. La Corte ha chiarito che, anche in presenza di un nuovo accordo sull'inquadramento, l'indennità non viene meno ma si trasforma in un assegno personale riassorbibile, garantendo così la stabilità retributiva.
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