Una lavoratrice universitaria, operante in una struttura ospedaliera, ha richiesto il riconoscimento dell'Indennità De Maria per equiparare il proprio stipendio a quello del personale ospedaliero. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che le nuove tabelle retributive meno favorevoli del contratto collettivo 2002/2005 si applicassero retroattivamente dal 2002. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che la clausola di salvezza, volta a tutelare i trattamenti economici più favorevoli già acquisiti, fa riferimento alla data di effettiva firma del contratto (27 gennaio 2005) e non a quella di inizio della sua validità teorica. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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