Un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione che dimezzava la sua detrazione per interessi passivi, poiché il mutuo era cointestato con la coniuge, sebbene egli fosse l'unico proprietario dell'immobile. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della detrazione interessi mutuo, conta la formale cointestazione del contratto di finanziamento, che impone una ripartizione pro-quota del beneficio fiscale. La Corte ha però accolto il ricorso limitatamente all'eccessiva liquidazione delle spese legali, rinviando la causa per una nuova determinazione.
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