Una società di autotrasporti si è vista negare il credito d'imposta sul gasolio per i suoi veicoli Euro 2, nonostante avesse installato filtri antiparticolato (FAP) per migliorarne la classe ambientale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, ai fini del beneficio fiscale, è rilevante unicamente la categoria di omologazione originale del veicolo e non gli aggiornamenti successivi. La normativa agevolativa, essendo di stretta interpretazione, non può essere estesa a casi non espressamente previsti, e la sua finalità è incentivare il rinnovo del parco veicoli, non l'adeguamento di quelli obsoleti.
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