L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso per il recupero dell'imposta evasa da un fornitore, applicando la responsabilità solidale IVA. La contestazione derivava dall'acquisto di beni a un prezzo inferiore al valore di mercato. A seguito del fallimento dell'azienda, l'ex amministratore ha impugnato l'atto. La Cassazione ha chiarito che il singolo socio non ha legittimazione ad agire in proprio per tutelare il patrimonio della società fallita. Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria può legittimamente negare la detrazione dell'imposta all'acquirente e pretendere il pagamento del tributo evaso dal cedente tramite la responsabilità solidale IVA. Questa azione non costituisce un'illecita duplicazione della pretesa fiscale, trattandosi di rapporti obbligatori distinti.
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