Una società che gestisce un parco eolico ha contestato il calcolo della rendita catastale dei suoi aerogeneratori. La Corte di Cassazione ha stabilito che la torre di sostegno, essendo un elemento funzionale al processo produttivo, deve essere esclusa dalla base di calcolo, in accordo con la normativa del 2015. Tuttavia, la Corte ha precisato che le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore relativi alle componenti immobiliari residue (suolo, fondazioni) devono essere inclusi. È stato inoltre confermato che il saggio di capitalizzazione da applicare è fisso al 2% per gli immobili di categoria D, senza discrezionalità. La causa è stata rinviata al giudice di merito per un nuovo calcolo.
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