Un contribuente, a fronte di un reddito dichiarato molto basso ma con un tenore di vita elevato (due immobili, auto di lusso, mutui), subisce un accertamento sintetico da redditometro per gli anni 2007 e 2008. La Corte di Cassazione interviene per chiarire due punti cruciali. Primo: le nuove e più favorevoli norme sul redditometro, introdotte nel 2010, non sono retroattive e non possono essere applicate a periodi d'imposta precedenti al 2009. Secondo: per difendersi, il contribuente non può limitarsi a dimostrare di avere altri redditi, ma deve provare con documenti che quelle somme sono state effettivamente usate per coprire le spese contestate. La Corte ha quindi dato ragione all'Agenzia delle Entrate, annullando la precedente decisione favorevole al contribuente.
Continua »