La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11454/2025, chiarisce la questione della legittimazione passiva equa riparazione quando il ritardo processuale coinvolge sia la giurisdizione ordinaria che quella amministrativa. La Corte stabilisce che ogni Ministero risponde esclusivamente per i ritardi avvenuti nella propria sfera di competenza, escludendo la responsabilità solidale. Nel caso specifico, il Ministero della Giustizia è stato escluso dalla condanna, poiché il ritardo si era verificato solo nella fase di ottemperanza amministrativa, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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