Un professionista ha richiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di una causa civile. Il giudice di primo grado ha concesso l'indennizzo, ma ha liquidato le spese legali in misura ridotta. In sede di opposizione, la Corte d'Appello ha aumentato l'indennizzo ma ha quantificato i compensi professionali del difensore in soli 915 euro, senza specificare i criteri di calcolo o distinguere tra fase monitoria e di opposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la liquidazione dei compensi professionali non può scendere sotto i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 senza una specifica motivazione. La Suprema Corte ha quindi rideterminato i compensi spettanti al difensore in complessivi 1.423,50 euro, respingendo invece la richiesta di maggiorazione per il deposito telematico a causa della mancata navigabilità informatica dei documenti allegati.
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