I comproprietari di un immobile hanno chiesto il risarcimento per l'espropriazione larvata e l'indennità di occupazione temporanea a causa della costruzione di un viadotto stradale vicino alla loro proprietà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei privati, confermando le decisioni precedenti. I giudici hanno stabilito che l'immobile era abusivo poiché violava le distanze minime stradali fuori dal centro abitato. Inoltre, i proprietari avevano firmato un atto di sottomissione rinunciando a future indennità. Infine, il verbale di consistenza, avente fede pubblica, escludeva l'effettiva occupazione del terreno, non essendo stato contestato con querela di falso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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