Un Cittadino ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in riassunzione. L'inammissibilità derivava dalla nullità della prima notifica, eseguita nel settembre 2014 tramite posta elettronica certificata all'Ente Previdenziale. Il difensore del Cittadino aveva estratto l'indirizzo PEC dall'Indice PA (IPA) anziché dal registro ReGIndE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, per l'epoca dei fatti, la Notifica PEC a Pubblica Amministrazione doveva essere eseguita esclusivamente utilizzando gli indirizzi del ReGIndE, pena la nullità. Le riforme del 2020, che hanno parificato l'uso dell'IPA in via sussidiaria, non hanno efficacia retroattiva e non sanano le notifiche precedenti.
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