Un datore di lavoro, dopo un'ispezione, regolarizzava un dipendente in nero e pagava la sanzione di 1.800 euro prescritta dall'autorità di vigilanza. Tuttavia, per un'ulteriore contestazione minore di 140 euro, non pagata per presunto difetto di notifica, chiedeva l'oblazione o l'archiviazione per estinzione del reato. Il GIP disponeva invece l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, senza motivare sulla richiesta di estinzione o di oblazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore, stabilendo che l'estinzione del reato è una formula molto più favorevole rispetto alla particolare tenuità del fatto. Il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente il mancato accoglimento di tali istanze più vantaggiose. L'ordinanza è stata annullata con rinvio.
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