La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32557/2023, ha stabilito che la riduzione del trattamento accessorio di un dipendente pubblico non può avvenire tramite un taglio percentuale forfettario. Sebbene la normativa imponga un contenimento della spesa, questo deve seguire un preciso meccanismo di ricalcolo dei fondi basato sull'anno 2010 e sulla diminuzione del personale. Un taglio lineare è stato ritenuto illegittimo, ma ciò non dà diritto a un rimborso totale, bensì a una restituzione basata sulla differenza tra la somma trattenuta e quella che sarebbe risultata da un calcolo corretto.
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