La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni per un liquidatore accusato di frode fiscale. Il reato consisteva nell'aver utilizzato, nella dichiarazione IVA, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se queste erano state acquisite dalla gestione precedente. La Corte ha stabilito che la responsabilità penale ricade su chi firma la dichiarazione, poiché ha il dovere di verificare la contabilità. Lo status di socio di maggioranza, detenuto prima della nomina a liquidatore, ha rafforzato la prova dell'intenzionalità, rendendo la difesa basata sulla buona fede inefficace. La sentenza chiarisce i doveri e le responsabilità del liquidatore in materia di frode fiscale.
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