Un ex dirigente di una società energetica ha richiesto il rimborso di imposte, sostenendo che le somme ricevute dal suo fondo pensione integrativo dovessero essere tassate con un'aliquota agevolata del 12,5%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che tale aliquota si applica solo al 'rendimento netto' derivante da effettivi investimenti sul mercato. Poiché il contribuente non ha fornito prove sufficienti di tali investimenti e del relativo rendimento, la sua richiesta è stata respinta, confermando che l'onere della prova grava interamente su chi richiede il rimborso.
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