La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34686/2024, ha stabilito che la delega di firma per la sottoscrizione di un avviso di accertamento è valida anche senza l'indicazione di motivazione, durata e nominativo del delegato. A differenza della delega di funzioni, la delega di firma costituisce un mero decentramento burocratico interno, per cui è sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario firmatario. Il caso riguardava un avviso di accertamento a un medico, annullato in secondo grado proprio per la presunta invalidità della delega. La Suprema Corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa per un nuovo esame del merito.
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