La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34589/2025, si è pronunciata sul caso di una società immobiliare e l'Agenzia delle Entrate riguardo la corretta qualificazione fiscale di una somma versata in un contratto preliminare. La somma, definita dalle parti come 'deposito cauzionale', era stata riqualificata dall'Agenzia prima come 'caparra confirmatoria' ai fini dell'imposta di registro, e poi come 'acconto prezzo' ai fini IVA. La Corte ha stabilito che, sebbene una sentenza su un'imposta (registro) non vincoli un accertamento su un'altra (IVA), l'interpretazione del contratto deve primariamente basarsi sulla chiara e inequivocabile volontà delle parti espressa nel testo. Accogliendo il ricorso su questo punto, la Cassazione ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ignorato la dicitura letterale della clausola contrattuale.
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