Un contribuente ha impugnato un avviso di intimazione collegato a una cartella esattoriale, contestando vizi di notifica e difetti di motivazione. Durante il giudizio di legittimità, l'Agente della Riscossione ha documentato che il debito risultava inserito nelle misure agevolative di cancellazione introdotte dal legislatore. La Suprema Corte ha chiarito che lo stralcio del debito opera immediatamente e in modo automatico per effetto della legge, senza attendere il formale provvedimento di sgravio dell'esattore. I giudici hanno quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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