Una società fornitrice di carburante ha richiesto il rimborso dell'IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) versata, sostenendone l'illegittimità secondo il diritto UE. La Corte di Cassazione, con la sentenza 6619/2025, ha accolto il ricorso, stabilendo principi fondamentali sul rimborso IRBA. Ha chiarito che l'imposta è incompatibile con le direttive europee per mancanza di una 'finalità specifica'. Inoltre, ha identificato l'Agenzia delle Dogane come l'unico soggetto tenuto alla restituzione (legittimazione passiva) e ha posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'avvenuta traslazione del costo sul consumatore finale.
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