A seguito di un accertamento fiscale per maggiori ricavi non dichiarati, la Corte di Cassazione ha esaminato la legittimità della deduzione costi forfettaria. Con l'Ordinanza n. 32423/2024, ha stabilito che per le imposte sui redditi (IRES/IRAP), a fronte di maggiori ricavi accertati, deve essere riconosciuta una quota di costi in via forfettaria per rispettare il principio di capacità contributiva. Diversamente, ai fini IVA, non è ammessa alcuna deduzione forfettaria, in quanto il contribuente ha l'onere di provare il diritto alla detrazione con documentazione specifica. La Corte ha inoltre cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'atto senza quantificare i costi deducibili, ricordando che il giudice tributario deve sempre determinare la corretta pretesa fiscale.
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