La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19327/2024, ha stabilito che la notifica di una cartella esattoriale via PEC è valida anche se priva di firma digitale e proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri. Secondo la Corte, l'assenza di firma non invalida l'atto se la sua provenienza è inequivocabile. Inoltre, l'uso di un indirizzo PEC non ufficiale non rende nulla la notifica, a meno che il destinatario non dimostri un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa. Il ricorso della società contribuente è stato quindi respinto.
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