Una società di commercio all'ingrosso aveva ottenuto l'esenzione dalla TARI per le aree di magazzino e vendita, sostenendo di produrre solo rifiuti speciali da imballaggio smaltiti autonomamente. Il Comune ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31649/2023, ha stabilito un principio fondamentale sull'esenzione TARI imballaggi: l'esenzione si applica solo alla quota variabile del tributo, mentre la quota fissa è sempre dovuta. Inoltre, ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare che la produzione di tali rifiuti sia continuativa e prevalente. La Corte ha cassato la sentenza precedente e rinviato il caso per un nuovo esame.
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