La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al rimborso IVA per un'impresa che ha cessato l'attività è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni, e non al termine di decadenza biennale. Il caso riguardava una contribuente che, dopo la cessazione dell'attività, aveva richiesto il rimborso di un credito IVA maturato anni prima. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso invocando la decadenza, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la cessazione dell'attività fa sorgere il diritto al rimborso soggetto al termine decennale, indipendentemente dalla scelta originaria indicata in dichiarazione.
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