Un gruppo di medici, specializzatisi in anni accademici successivi al 1992, ha richiesto un trattamento economico superiore, basandosi sulla normativa più favorevole introdotta per i corsi iniziati dal 2006. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10352/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la borsa di studio percepita all'epoca era adeguata e conforme alle direttive europee. La Corte ha ribadito che il nuovo e più vantaggioso regime del contratto di formazione non ha efficacia retroattiva e rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non un'attuazione tardiva di obblighi comunitari.
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