La Corte di Cassazione, conformandosi a una recente sentenza delle Sezioni Unite, ha stabilito che il creditore il cui credito è garantito da un'ipoteca concessa da un soggetto poi fallito (il cosiddetto terzo datore di ipoteca) per un debito altrui, non può utilizzare la procedura di insinuazione al passivo fallimentare. Tale creditore non è considerato un creditore diretto del fallito e deve, invece, intervenire nella fase di ripartizione dell'attivo per soddisfare il proprio diritto sui beni ipotecati. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto del Tribunale che aveva ammesso, seppur parzialmente, il credito.
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