Una società cooperativa ometteva il versamento dell'IVA a causa di una grave crisi di liquidità, provocata da ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8852/2024, ha stabilito che tale situazione non costituisce una causa di forza maggiore per le sanzioni tributarie. Secondo la Corte, la difficoltà economica, sebbene grave, rientra nel normale rischio d'impresa e non annulla la volontarietà della condotta, requisito necessario per invocare la forza maggiore secondo l'interpretazione penalistica, applicabile in questo ambito.
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